CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, e disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, e consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a )professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e, del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f)supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’or-ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una co-pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipula-to alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una co-pia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto tu-ristico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’interme- diario comunicano al viaggiatore le seguenti informazio-ni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’orga-nizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggia-tore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; b) in-formazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsio-ne art.11 Reg. Ce 2111�5 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effet-tivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia in-formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. c) ubi-cazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la cate-goria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazio-ne del paese di destinazione; d) i pasti fomiti inclusi o me-no; e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to-tale pattuito del pacchetto; f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in cui sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la vacanza so-no idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viag-giatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione eo di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risulta-re oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Orga-nizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. i) il prezzo totale del pacchetto com-prensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi ag-giuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; j) le moda-lità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-centuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; l) le informazioni di carattere generale concernenti le con-dizioni in materia di passaporti eo visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione; m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D. Lgs. 79/2011 e spe-cificate al successivo art. 10 comma 3; n) informazioni sul- la sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicura-zione che copra le spese di recesso unilaterale dal contrat-to da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, com-preso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o deces-so; o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, com- mi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di rece-dere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrat-tuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte cor- renti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo eviden-ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Comune di Cuneo 2019/4/TUR-AGVIAG.
b) Polizza Assicurativa con la compagnia Allianz Spa: Res-ponsabilità Civile nr.731574849/9.
c) Fondo di Garanzia: Laschi Viaggi aderisce al Fondo co-stituito da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE Soc. Coop. a r.l, con sede in Corso Regio Parco 15/bis, 10152 Torino, CF/PI 11573790018, in ottemperanza a quanto stabilito dal-l’art. 47 del D.Lgs n. 62 del 21 maggio 20218.
d) Il presente catalogo è valido dal 1.1.2023 al 31.12.2023
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 1,1330 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per servizi resi in Svizzera; 1,1330 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi resi in tutte le rimanenti destinazioni non incluse nell’area EURO. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente inci-dere sulla percentuale massima dell’80% delle quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in propor-zione al numero di notti previste nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che pos-sono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni ven-gono computate a passeggero e sono il risultato dell’ap-plicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicu-rezza, sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tra-mite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-rativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscet-tibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficial-mente espressa prima di procedere all’acquisto del pac-chetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna res-ponsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota di iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto pari al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-nizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di va-lidità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamen-to del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag-giunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabil-mente versato entro 30 giorni dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indica-ta quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero am-montare dovrà essere versato al momento della sottoscri-zione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versa-te dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-matica risoluzione del contratto da comunicarsi con sem-plice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elet-tronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-tuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avve-nuto quando le somme pervengono all’organizzatore di-rettamente dal viaggiatore o per il tramite dell’interme-diario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contrat-to, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o pro-gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-sivamente intervenuti,o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltan-to in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, in-cluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di im-barco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferi-mento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella sche-da tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni ca-so il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere su-periore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati-che effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiato-re. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’inter-mediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assi-curative contro i rischi di annullamento eo spese medi-che o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. e) oneri e tasse aeroportuali eo portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilate-ralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio-ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessi-tà di modificare in modo significativo una o più caratteri-stiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizza- tore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchet-to di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon-dere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organiz-zatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ri-tardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifi- che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzato- re o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal mo-mento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la pro-posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto tu-ristico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 com-portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viag-giatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non ac-cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indenniz-zato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-lamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore di-mostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dal-l’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizza- tore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è im-prevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stes- so pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-periore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%; - modifica in modo significati-vo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e pro-posta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viag-giatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formu-late dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzio-ne dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifica-tesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vici-nanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecu-zione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della par-tenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e soprag-giunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima del la partenza: penale 20% sul totale degli importi;
- da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi;
- da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi;
- da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi;
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differen-ti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazio-ne. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irrego-larità dei previsti documenti personali di espatrio. L’even-tuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilita di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza pe-nali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo pre-vista la possibilità di garantirsi dal rischio economico con-nesso all’annullamento del contratto, con stipula di appo-sita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso sa-ranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla fir-ma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indi-cata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relati-ve alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di
quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel con-tratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima del-l’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevi- tabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente col-legati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla da-ta della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazio-ne. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzato re documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esc-lusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1.L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei ser-vizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turi-stici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civi-le, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il ven-ditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turi-stico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformi-tà, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ecces-sivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore di-mostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-tore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turi-stici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure do-vuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per-sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è ne-cessario avviarvi immediatamente non occorre che il vi-aggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformi-tà costituisce un inadempimento di non scarsa importan-za e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la conte-stazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazio-ne alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore, qua-lora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del vi-aggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternati- ve per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiato-re, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alter-native proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dal-l’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizza-tore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-tanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi del-la cessione, che non eccedono le spese realmente soste-nute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al ce-dente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri co-sti aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In ca-so di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata eo non rim-borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difet-to di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/191.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-che presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi go-vernativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento pres-so le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa- bilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori po-trà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’interme-diario e l’organizzatore della propria cittadinanza al mo-mento della richiesta di prenotazione del pacchetto turi-stico o servizio turistico e, al momento della partenza do-vranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei cer-tificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il si-to istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. (on line o cartacei) poiché essi contengono infor-mazioni descrittive di carattere generale per come indica-te nell’art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sog-getta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggia- tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione del-la richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, non-ché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o le-gislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saran- no chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzato-re e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabi-le verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le par-ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sem-pre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso og-getto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizza-tore (cfr art. 6, comma 1° lett.h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere vie- ne fornita in catalogo od in altro materiale informativo sol-tanto in base alle espresse e formali indicazioni delle com-petenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In as-senza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle compe-tenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializ-zate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria de-scrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere im-prevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla for-nitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-tuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la pre-notazione del pacchetto turistico non risponde delle obbli-gazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del vi-aggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazio-ni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecu-zione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla per-sona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchet-to turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si pre-scrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo pre-visto per il risarcimento del danno alla persona dalle dis-posizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o recla- mi relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui al-l’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportu-ne informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità lo-cali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un co-sto ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-mento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita eo dan-neggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore di-rettamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di poliz-za pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz-zatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni in-sorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ri-soluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesio-ne comporta.
21. GARANZIE AlL VIAGGIATORE - FONDO A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viag-gio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o del-l’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acqui-sto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viag-giatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo eo sito web dell’Orga-nizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nel-la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viag-giatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termi-ni di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono da richiedere a Il Salvagente s.c. a r.l., in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Laschi Viaggi. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si con-siglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-sentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione del-l’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la re-missione nei termini medesimi.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di vi-aggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tu-tele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Ultimo agg.: 22 giugno 2021